STATUTO

Associazione Italiana Bancari Golfisti (A.I.B.G.)

Associazione Sportiva Dilettantistica

14 Ottobre 2023

Art. 1 – Costituzione

L’Associazione Italiana Bancari Golfisti (A.I.B.G.) Associazione Sportiva Dilettantistica, di seguito anche l’Associazione, é un’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro disciplinata dagli art. 36 e seguenti  del Codice Civile, dal D.lgs. 36/2021 e successive modifiche del D.Lgs.120/2023 e dalle norme del presente statuto che aderisce alla Federazione Italiana Golf ed al CONI, Enti dei quali accetta per sé e per i propri associati lo statuto ed il regolamento organico, impegnandosi ad applicarli.

Art. 2 – Oggetto

L’Associazione ha quale oggetto la promozione e diffusione del gioco del golf dilettantistico tra i dipendenti in servizio o in quiescenza di banche operanti in Italia, di entità finanziarie e creditizie, ovvero dei rispettivi gruppi bancari di appartenenza o riferimento anche mediante la formazione, la didattica e l’organizzazione di gare e manifestazioni ed in genere d’ogni attività utile ai fini del conseguimento dell’oggetto dell’Associazione.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione é a tempo indeterminato.

Art. 4 – Patrimonio

Gli utili e/o avanzi di gestione non possono essere distribuiti in forma alcuna e sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e/o all’incremento del proprio patrimonio.

Art. 5 – Sede

La sede è stabilita in via Mauro Macchi 27, Milano. E’ data facoltà al Presidente pro-tempore di stabilire la sede in altro indirizzo.

Art. 6– Soci

I Soci dell’Associazione possono essere onorari ed effettivi.

Soci onorari sono coloro che, per particolari ragioni di benemerenza, vengono proclamati tali dal Consiglio Direttivo e con ratifica nell’Assemblea successiva: essi non pagano la quota annuale ed hanno diritto di voto in Assemblea. Il numero dei Soci onorari non potrà eccedere il 5% dei Soci effettivi.

Sono Soci effettivi :

1)  i giocatori italiani o stranieri, dipendenti in servizio o quiescenza, di banche ovvero dei rispettivi gruppi bancari, di intermediari finanziari e creditizi operanti in Italia

2) i componenti i Consigli di Amministrazione, di Sorveglianza, di Gestione dei gruppi bancari, di intermediari finanziari o creditizi operanti in  Italia (esclusi i componenti i Collegi Sindacali)

3) i dipendenti di circuiti di carte di credito bancarie operanti in Italia

4) i loro familiari ed amici che desiderano partecipare alle gare dell’Associazione

purché siano soci o di un circolo italiano di golf affiliato o aggregato alla F.I.G., o di un Circolo Europeo o Extra Europeo in possesso della tessera federale Italiana o Estera per l’anno in corso e siano di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, e che abbiano fatto domanda di far parte dell’A.I.B.G. e siano stati ammessi secondo le norme stabilite.

L’ordinamento statutario e regolamentare sono ispirati al principio democratico e di partecipazione all’attività sportiva da parte dei Soci  in condizioni di uguaglianza e pari opportunità .

I Soci effettivi hanno tutti i diritti e i doveri che competono loro per l’appartenenza all’Associazione: in modo particolare il diritto di voto in Assemblea e di essere eletti alle cariche sociali.

Non possono rivestire cariche direttive, anche di carattere sportivo quanti abbiano rapporti di lavoro e dipendenza con l’Associazione. Tali cariche non possono essere rivestite da quanti non abbiano la qualifica di dilettante secondo quanto previsto dallo statuto F.I.G.

Art. 7 – Ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata tramite la segreteria al Consiglio Direttivo per la relativa accettazione che farà stato dalla data della domanda.

Art. 8 – Quote sociali

Le quote annuali associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota deve essere pagata in unica soluzione di norma entro il 28 febbraio di ogni anno. Possono comunque essere sottoposte al Consiglio Direttivo per l’accettazione iscrizioni anche durante la stagione purchè siano perfezionate con il pagamento della quota.

L’anno sociale coincide con quello solare.

Il rinnovo dell’iscrizione all’Associazione avviene ogni anno a seguito del pagamento della quota sociale. Qualora il socio non provveda al pagamento della quota sarà escluso automaticamente dall’Associazione già a decorrere dallo stesso anno.

Per i nuovi soci, cfr. art.  7

Art. 9 – Organi Sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’assemblea dei soci;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente;
  • il collegio dei revisori dei conti;
  • la commissione sportiva;
  • il collegio dei probiviri;
  • le commissioni disciplinari.

Il Consiglio Direttivo qualora ne ravvisi l’opportunità, potrà provvedere alla nomina di delegati periferici.

Art. 10  – Assemblea

L’Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno. Essa é convocata dal Consiglio Direttivo di norma in occasione della disputa del campionato nazionale dell’Associazione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere indetta anche su richiesta del 25% dei Soci, che ne dovranno dare comunicazione al Consiglio Direttivo, che provvederà alle formalità necessarie per la convocazione.

La convocazione sarà effettuata con avviso scritto ai Soci mediante e-mail (i Soci familiari non in possesso di e-mail riceveranno la comunicazione tramite il socio bancario), recante l’ordine del giorno e spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione e possibilmente in concomitanza di una gara sociale.

Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti sottoposti. Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione

Ogni socio ha diritto ad un voto: potrà rappresentare per delega scritta e purché non appartenga al Consiglio Direttivo, non più di altri cinque Soci.

Art. 11 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. Elegge, con votazioni separate, prima il Presidente poi i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, nonché i componenti le commissioni disciplinari di prima e seconda istanza; può inoltre eleggere un Presidente Onorario;
  2. approva il rendiconto finanziario consuntivo, il rendiconto finanziario preventivo e le linee programmatiche di indirizzo presentati dal Consiglio Direttivo;
  3. ratifica la quota associativa annuale;
  4. delibera su ogni altra questione attinente alla vita dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

  1. Delibera sulle modifiche dello statuto sociale;
  2. delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla sua messa in liquidazione nominando il o i liquidatori e determinandone i poteri.

Art. 12 – Costituzione dell’Assemblea

Salvo quanto previsto dagli art.25 di questo statuto, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione é validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci, e delibera a maggioranza relativa.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione é validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza relativa.

L’Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il presidente dell’Assemblea nominerà un segretario, anche non Socio, ed eventualmente due scrutatori.

Di ogni Assemblea si redigerà il verbale che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori se nominati.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per chiamata nominale nel caso di riunione tenuta per teleconferenza od a scrutinio segreto se ciò é richiesto dal Presidente o da almeno un quinto dei Soci presenti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione é composto dal Presidente e da 10 Consiglieri.

Il Presidente ed i Consiglieri rimangono in carica per tutto il quadriennio olimpico e sono rieleggibili (la prima scadenza é al 31.12.2008).

Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi componenti uno o due Vicepresidenti, ed un Tesoriere.

Si riunisce almeno tre volte l’anno; può essere convocato ogni qualvolta il Presidente od un terzo dei suoi Membri lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con e-mial spedita a tutti i Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti sottoposti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell’intero Consiglio e la convocazione, nel termine dei sessanta giorni dell’Assemblea per le nuove elezioni.

Se, nel corso dell’esercizio, vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli. I nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà a reintegrare le cariche.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì designare – anche al di fuori dei suoi componenti – un segretario.

Il Presidente onorario – se eletto – può partecipare alle riunioni del C.D.

E’ fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate o aggregate alla Federazione Italiana Golf o ad entità facenti riferimento alla Federazione Nazionale Golf del proprio Paese.

Il Presidente ed i Consiglieri svolgono l’incarico a titolo gratuito.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo é investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all’Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

  1. Provvede al normale andamento dell’Associazione, alla conservazione del suo patrimonio ed alla sua amministrazione;
  2. conviene, stipula, risolve, modifica contratti di gestione, di locazione di terreni ed edifici, di locazione e di vendita di macchine, di fornitura e di appalti, conti correnti bancari ed ogni contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;
  3. provvede all’assunzione di personale fissando allo stesso le attribuzioni ed i compensi;
  4. stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l’uso e l’esercizio degli eventuali impianti, determinando le epoche di apertura e di chiusura della stagione sportiva nel corso dell’anno sociale;
  5. provvede alla compilazione delle norme di funzionamento dei Servizi e dei regolamenti interni;
  6. provvede a deferire al Collegio dei Probiviri i Soci che si rendessero inadempienti alle norme dello statuto e dei regolamenti interni o che per la loro condotta pregiudichino il buon andamento dell’Associazione;
  7. stabilisce le quote sociali;
  8. compila il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  9. nomina, se ne ravvisa l’opportunità, i delegati periferici;
  10. in accordo con la Commissione Sportiva predispone il calendario gare.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente, al Vicepresidente od ai Vicepresidenti, al Tesoriere o ai singoli membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare le proprie attribuzioni, di ordinaria amministrazione, ad un comitato esecutivo composto da 5 membri: cui devono in ogni caso far parte il Presidente, il Vicepresidente (o i Vicepresidenti) ed il Tesoriere.

Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo dovranno risultare da verbale  steso dal Segretario che interverrà alle riunioni.

Art. 15 – Presidente

Il presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Egli presiede l’Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Al Presidente spetta la nomina dei Responsabili dei servizi associativi e di staff ed il loro coordinamento.

Il Vice Presidente o i due Vicepresidenti sostituiscono, in ordine di anzianità, il Presidente nei casi di sua assenza od inadempimento.

Art. 16 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti é composto da 3 membri eletti nell’Assemblea e dura in carica per il quadriennio olimpico.

Nella sua prima riunione, da indirsi 30 giorni dalla nomina, sarà nominato il Presidente.

Controlla l’amministrazione dell’Associazione e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale sul rendiconto finanziario.

La carica di Revisore é incompatibile  con le altre cariche sociali.

Art.  17 – Commissione Sportiva

L’attività sportiva dell’Associazione é organizzata da un’apposita commissione composta da tre a cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo. Tali membri vanno scelti tra i Soci.

Nella prima riunione viene nominato il Presidente.

La Commissione dura in carica un anno e può essere riconfermata.

Art. 18 – Compiti della Commissione Sportiva

La Commissione Sportiva:

  1. Sottopone al Consiglio Direttivo  le proposte per l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative ritenute utili alla propaganda golfistica e per la compilazione del calendario gare dell’Associazione;
  2. provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell’Associazione;
  3. Controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
  4. Vigila sul regolare e corretto svolgimento dell’attività sportiva.

Art. 19 – Commissioni Disciplinari

Le Commissioni Disciplinari sono di 1° e 2° grado; esse sono composte da tre membri ciascuna, eletti dall’Assemblea.

I componenti delle Commissioni Disciplinari debbono essere Soci Effettivi con una anzianità di appartenenza all’Associazione di almeno cinque anni per la Commissione di 1° grado e di almeno dieci anni per la Commissione di 2° grado (ovvero, in mancanza, di appartenenza ad un circolo di golf affiliato alla F.I.G.); essi non possono ricoprire  altre cariche sociali.

Ciascuno Commissione nomina al proprio interno il Presidente.

I membri di tali Commissioni durano in carica  4 anni.

Qualora uno o più membri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sino alla prima Assemblea successiva, che provvederà alle necessarie integrazioni.

Art.  20 – Il Collegio dei Probiviri  

Il Collegio dei Provibiri è composto da 3 membri eletti dall’Assemblea.

È incaricato dal Consiglio Direttivo di dirimere le controversie di ordine etico morale che dovessero sorgere tra gli associati. È altresì libero di prendere iniziative autonome, previa comunicazione delle stesse al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Provibiri dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Art.  21 – Commmissione Disciplinare di 1° grado

La Commissione Disciplinare di 1° grado, fatta salva la competenza degli organi federali di giustizia della F.I.G., interviene qualora vengano rilevate a carico dei Soci violazioni alle norme di comportamento, ed ha la competenza in tutte le vertenze sportive e non sportive sorte tra Soci nell’ambito dell’Associazione.

La Commissione procede d’Ufficio o su istanza scritta del Consiglio Direttivo, della Commissione Sportiva o di un Socio interessato alla vertenza.

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Essa decide a maggioranza, dopo aver udito le parti interessate ed espletate tutte le indagini che ritenga opportune, adotta i provvedimenti sotto indicati nei confronti dei Soci in funzione della gravità di ogni singolo caso:

  1. Richiamo scritto
  2. Sospensione per un periodo massimo di sei mesi;
  3. Espulsione. La decisione dovrà essere motivata e sarà depositata presso la sede dell’Associazione e comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 22 – Commissione Disciplinare di 2° grado

Le decisioni della Commissione Disciplinare di 1° grado possono essere impugnate dal destinatario delle stesse, con ricorso alla Commissione di 2° grado, da depositarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta presso la sede dell’Associazione.

Il ricorso può essere presentato anche dal Consiglio Direttivo entro il medesimo termine di cui al comma che precede.

Decorsi i termini utili per l’impugnazione, la decisione diventa definitiva.

Il ricorso alla Commissione Disciplinare di 2° grado sospende l’esecuzione della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare di 1° grado.

La Commissione Disciplinare di 2° grado può espletare nuove indagini e deve emettere la propria decisione entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Le sue decisioni sono inappellabili fatta eccezione per quelle che prevedono l’espulsione.

Le decisioni debbono essere depositate in Segreteria e comunicate all’interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le decisioni della Commissione Disciplinare di 2° grado che prevedono la espulsione possono essere impugnate con ricorso all’Assemblea.

Il ricorso all’Assemblea sospende l’esecuzione della decisione della Commissione Disciplinare di 2° grado.

Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente dell’Associazione e depositato presso la Segreteria entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di 2° grado.

Il Presidente dovrà convocare l’Assemblea entro 60 dal deposito del ricorso. Le delibere dell’Assemblea sono inappellabili.

Le decisioni definitive delle Commissioni Disciplinari, che abbiano adottato provvedimenti di sospensione o di espulsione dei Soci, e le delibere dell’Assemblea che abbiano adottato il provvedimento di espulsione di Soci devono essere rese note ai Soci.

Art. 23 – Controversia

I Soci dell’Associazione, per le eventuali questioni che dovessero sorgere fra di essi e l’Associazione medesima, si impegnano ad accettare il giudizio inappellabile di arbitri amichevoli compositori nominati: uno dal Socio, l’altro dal Consiglio Direttivo, i quali dovranno tentare, preventivamente la conciliazione. Mancando questa, gli arbitri nominati designeranno, per procedere al giudizio, un terzo arbitro.

Quando una delle parti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro, l’altra avrà il diritto di chiederne la designazione al presidente della Federazione Italiana Golf; altrettanto sarà fatto quando gli arbitri delle due parti non si accordassero nella designazione del terzo.

Si impegna, altresì,  in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto FIG, a non aderire altre Autorità che non siano quelle federali e a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possano essere rimesse ad arbitri ai sensi dell’art. 808 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di Giustizia.

Art.  24 – Delegati periferici

E’ in facoltà del Consiglio Direttivo di nominare delegati regionali con competenze territoriali per una o più regioni, sempre scelti fra Soci effettivi.

I delegati, Soci dell’Associazione, dovranno avere residenza nella regione: durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati; comunque decadono dalla carica con la scadenza del Consiglio Direttivo.

Il loro compito é quello di promuovere nell’ambito della loro competenza territoriale, ogni iniziativa per il miglior raggiungimento degli scopi dell’Associazione e riferendo al Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Modifiche Statutarie

Le modifiche dello statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

I Soci proponenti dovranno presentare le proposte al Consiglio Direttivo per iscritto.

Il Consiglio Direttivo dovrà indire l’Assemblea Straordinaria entro novanta giorni mediante convocazione dei Soci a mezzo di e-mail da inviarsi almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza, indicante l’ordine del giorno, le modifiche proposte ed eventuali considerazioni.

Le modifiche saranno approvate con le maggioranze dei due terzi dei voti validi dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in apposita Assemblea Straordinaria convocata con preavviso di almeno trenta giorni.

Di tale convocazione dovrà essere data tempestiva comunicazione dalla F.I.G. I beni sociali, pagati gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Associazioni che hanno finalità analoghe, secondo le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Soci.

Art. 27 – Norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme della F.I.G., del C.O.N.I. e di legge.